Separazioni e divorzi

Informativa sulle modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Ultima modifica 29 luglio 2024

Normativa di riferimento

Legge 10/11/2014 n.162. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 12/9/2014, n.132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (G.U N.261 DEL 10/11/2014  supp. Ordinario n.84)

SEPARAZIONI E DIVORZI ASSISTITI DA AVVOCATI

L’art.6 del Decreto legge 12/9/2014 n.132 convertito in Legge il 10/11/2014 n. 162, prevede la convenzione di negoziazione assistita  da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

REQUISITI NECESSARI

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, figli maggiorenni  portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, figli anche di una sola delle due parti.

  • In assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti, l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che rilascia un nulla osta
  • In presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o di figli maggiorenni non autosufficienti l’accordo deve essere munito di autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica, previa valutazione dell’interesse dei figli.

Entrambi gli avvocati una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di Casole d’Elsa:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio  celebrato con rito concordatario o altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del nulla osta o autorizzazione da parte del P.M.

L’accordo da inoltrare al Comune di Casole d’Elsa potrà anche essere inviato dagli avvocati, previa apposizione della sua firma digitale via pec, al seguente indirizzo: anagrafe.casole@postecert.it

In caso di separazione personale consensuale, i tre anni ininterrotti di separazione personale per la proposizione della domanda di divorzio dalla data in cui gli avvocati certificano l’autografia delle firme apposte nell’accordo stesso.

SEPARAZIONI E DIVORZI DINANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

L’art.12 del D.L. 12/9/2014 n. 132, convertito in Legge il 10/11/2014 n. 162, prevede a decorrere al 11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato civile  del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa, al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

I coniugi possono concludere l’accordo dinanzi all’Ufficiale di stato civile solo in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti figlia anche di una sola delle due parti  e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale ( uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento ecc..)

La richiesta può essere presentata nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio

Nell’accordo verrà unicamente  indicato che si perviene alla separazione oppure al divorzio

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio

Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi (in questo caso dovrà essere prodotta copia autentica della sentenza di separazione rilasciata dall’Autorità competente nei termini di legge)

LE FASI DELL’ACCORDO

Prenotazione di appuntamento (0577 949726 o 949720) previa consegna della dichiarazione per separazione/divorzio/modifica (vedi allegati)

DICHIARAZIONE PER SEPARAZIONE

DICHIARAZIONE PER DIVORZIO

DICHIARAZIONE PER MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Nel giorno fissato, entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. E' previsto il pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 15,00  (diritto fisso art. 12c.6 L.162/2014, stabilito con Delibera G.C. n. 130 del 4/12/2014) da effettuare tramite il circuito PagoPa. E' possibile presentarsi con la ricevuta del versamento effettuato in autonomia attraverso l'indirizzo: https://pagopa.bper.it/public/?i=00077090520

Nello stesso giorno verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti e concordata una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo)

Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere la dichiarazione di conferma.

La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo

Prenotazione appuntamento:

Email: demografici@casole.it
Tel. (0577) 949726 o 949720


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