Cambio di Residenza
Disposizioni inerenti la presentazione di dichiarazioni anagrafiche
Ultima modifica 26 luglio 2024
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).
I cittadini, oltre a recarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe, potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche con i nuovi moduli, nei seguenti modi:
- consegna diretta all'ufficio Anagrafe in Piazza Luchetti,1 a Casole d'Elsa;
- per raccomandata, indirizzata a: Comune di Casole d'Elsa, Ufficio Servizi Demografici - Piazza P. Luchetti,1 53031 Casole d'Elsa (SI)
- per via telematica tramite email all'indirizzo: demografici@casole.it
- per via telematica tramite PEC all'indirizzo anagrafe.casole@postecert.it
Si fà presente che, la trasmissione telematica, è consentita ad una della seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenne, devono sottoscrivere il modulo.
Modelli per la richiesta della residenza
- Dichiarazione di residenza
- Comunicazione in famiglia senza vincoli di parentela-affettivi
- Comunicazione in famiglia con vincoli di parentela-affettivi
- Istruzioni modulistica da allegare per la lotta all'occupazione abusiva
- Allegato 2
- Dichiarazione di trasferimento all'Estero
- Circolare n.14/2014 Ministero dell'Interno
Provenienza da uno stato estero
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la seguente documentazione:
- Dichiarazione di residenza - Allegato A - Extra UE
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la seguente documentazione: - Dichiarazione di residenza - Allegato B - UE
Attenzione: la mancata comunicazione dei dati relativi a Patente e Carta di Circolazione dei veicoli comporterà l'obbligo di provvedere a proprie spese presso gli Uffici autorizzati
L'iter della pratica
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia;
Soltanto dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
Accertamento dei requisiti
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.
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